Bonus baby sitter 2018. A chi spetta e chi può richiederlo

Attualità, News Utili — By on 2018/04/09 10:49

Contributo per l’acquisto di servizi di babysitting: il bonus per le mamme introdotto in via sperimentale nel triennio 2013-2015 è stato confermato anche per il 2017 e il 2018 con un emendamento presente nella Legge di Bilancio. La misura, valida per la mamme che decidono di non usufruire del congedo parentale, consiste in un contributo economico da utilizzare per pagare la baby sitter oppure l’asilo nido, pubblico o privato convenzionato. L’importo massimo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere. Anche le lavoratrici part-time potranno fruire del contributo in misura, però, proporzionata in ragione del ridotto numero di ore lavorate. Da quest’anno la misura prende il nome di “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” e viene erogato secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.

Come precisato dall‘Inps nel messaggio numero 1428 del 30 marzo 2018, il beneficio è stato garantito per le seguenti categorie di lavoratrici:

  • le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
  • le lavoratrici iscritte alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (ivi comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, pertanto tenute al versamento della contribuzione in misura piena), che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
  • le lavoratrici autonome o imprenditrici (coltivatrici dirette, mezzadre e colone; artigiane ed esercenti attività commerciali; imprenditrici agricole a titolo principale e pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne di cui all’articolo 66, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151), che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.

Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio.

 

Ecco invece quali sono le categorie di lavoratrici che non possono usufruire del “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting”:

  • le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;
  • le lavoratrici in fase di gestazione;
  • le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata);
  • le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
  • le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità istituito con l’articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 giugno 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

La misura ha un importo massimo di 600 euro mensili e può essere erogato per un massimo di sei mesi, che diventano tre per le lavoratrici autonome. Il contributo è divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice. Per quanto riguarda le lavoratrici part-time, la misura viene riproporzionata in base alle ore lavorative, in base ai parametri illustrati nella tabella messa a disposizione dall’Istituto di Previdenza Sociale.

Le lavoratrici che desiderano richiedere il “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” dovranno presentare domanda all’Inps attraverso i seguenti canali:

  •  Web – servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN dispositivo attraverso il portale dell’Istituto. Il servizio d’invio delle domande per l’assegnazione dei contributi per l’acquisto dei servizi per l’infanzia ex articolo 4, comma 24, lett. b), della legge n. 92/2012, è disponibile nel portale Internet dell’Istituto (www.inps.it);
  • Enti di patronato, avvalendosi dei servizi telematici offerti dagli stessi;
  • Contact Center (numero 803 164 da rete fissa oppure 06 164 164 da rete mobile).

 

Per rendere più agevoli le operazioni, l’Inps ha pubblicato anche le istruzioni da seguire passo passo in sede di domanda:

  1. verificare i propri dati anagrafici, di residenza e inserire i dati del  domicilio nel caso in cui sia diverso dalla residenza;
  2. indicare il numero di telefono cellulare e l’indirizzo PEC o e-mail per la ricezione delle comunicazioni da parte dell’INPS; in particolare, l’indirizzo di PEC sarà utilizzato per la comunicazione del provvedimento di accoglimento o di rigetto della domanda, che altrimenti sarà visibile accedendo nuovamente alla procedura con le medesime modalità sotto elencate, mentre l’indirizzo e-mail e il numero di cellulare saranno utilizzati per eventuali comunicazioni;
  3. inserire i seguenti dati relativi al padre del minore per cui si chiede il beneficio: nome, cognome, codice fiscale, data di nascita, stato di nascita, provincia di nascita, luogo di nascita, cittadinanza, stato di residenza, provincia di residenza, luogo di residenza, indirizzo, numero civico e CAP, tipo di rapporto lavorativo, codice fiscale del datore di lavoro, periodi di congedo parentale fruiti dal padre in relazione al minore per cui si chiede il beneficio e presso quale datore di lavoro in caso di più rapporti lavorativi;
  4.  inserire i seguenti dati del minore: cognome, nome, codice fiscale, data di nascita, sesso e luogo di nascita; in caso di adozione o affidamento: data di ingresso in famiglia, data di ingresso in Italia, data di adozione/affidamento, numero dei bambini, data di trascrizione del provvedimento straniero di adozione, provvedimento straniero di adozione trascritto nel registro di stato civile di (provincia e comune);
  5. inserire la data dell’ultimo giorno del congedo di maternità/periodo teorico di fruizione dell’indennità di maternità, relativo al minore indicato;
  6.  indicare a quale dei due benefici intende accedere e per quante mensilità, con conseguente riduzione di altrettante mensilità di congedo parentale; in caso di scelta del contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati, indicare la struttura per l’infanzia, pubblica o privata accreditata (tra quelle presenti nell’elenco pubblicato sul sito www.inps.it), nella quale è stato iscritto il minore oggetto di domanda;
  7.  confermare o eventualmente inserire i seguenti dati relativi al proprio datore di lavoro/committente: nome, cognome/ragione sociale, codice fiscale, PEC o e-mail, tipo di contratto o di collaborazione, data di iscrizione alla Gestione separata (solo per le tipologie di lavoro che prevedono l’iscrizione a tale gestione) ovvero dichiarare di non avere datori di lavoro o committenti (solo per le libere professioniste iscritte alla Gestione separata);
  8.  scegliere, in caso di part-time, il rapporto o i rapporti di lavoro per cui si chiede la concessione del beneficio;
  9.  dichiarare di aver presentato la dichiarazione ISEE.

Per maggiori informazioni è sempre consigliabile visitare il portale dell’Inps.

 

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