Congedo parentale Covid-19

Attualità, In Primo Piano, Press — By on 2020/03/30 16:40
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Congedo parentale Covid-19
L’art. 23 del decreto “Cura Italia”, al fine di far fronte alla chiusura delle scuole e per l’effetto consentire ai genitori di rimanere a casa per assistere i figli, ha previsto un periodo di congedo di 15 giorni, indennizzato al 50% della retribuzione o di 1/365° del reddito, per i lavoratori dipendenti, i lavoratori iscritti alla gestione separata e gli autonomi iscritti all’INPS, con figli fino a 12 anni (il limite di età non si applica in presenza di figli con disabilità grave). La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 15 giorni ( non è possibile fare 15 giorni per genitore e pertanto 30 giorni), ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa ( es. Naspi o CIG), o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Chi ha già usufruito dei periodi di congedo parentale durante questo periodo di chiusura delle scuole possono chiedere che i relativi periodi siano convertiti nel congedo speciale previsto dal predetto decreto. Nel caso di genitori lavoratori dipendenti del settore privato, con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni, l’astensione dal lavoro per il periodo di chiusura delle scuole prevede anche il divieto di licenziamento, purché non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito o in modalità di lavoro agile, in questo caso il congedo oltre a non essere retribuito non ha nemmeno il  riconoscimento di contribuzione figurativa.

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