Emergenza COVID 19. Fondo di Garanzia per le PMI

Attualità, In Primo Piano — By on 2020/04/07 17:10

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La Circolare n. 8/2020 del Fondo di Garanzia per le PMI ai sensi della L. 662/96, con la quale il Gestore in applicazione dell’articolo 49 del Decreto su richiamato, ha previsto una serie di misure a sostegno e rafforzamento delle MPMI. Pertanto, vista l’importanza nell’ambito del Decreto del capitolo delle garanzie e degli interventi alle MPMI, che rappresenta il capitolo più corposo.

Si forniscono di seguito alcuni elementi di sintesi.

1) DURATA DELL’INTERVENTO
Le modifiche relative alle misure del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI dureranno 9 mesi dall’approvazione del Decreto “Cura Italia” , datato 17 marzo c.a., e si applicheranno dalle domande di ammissioni pervenute al Gestore a partire da detta data.
2) LIMITE DI INTERVENTO
L’importo massimo garantito per singolo soggetto beneficiario è elevato, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate dal soggetto, ad euro 5 milioni, nel rispetto di quanto previsto dalla disciplina dell’U.E.
3) LINEE DI INTERVENTO
Le linee di intervento valide per il periodo di 9 mesi dall’approvazione del Decreto “ Cura Italia”, possono essere così sintetizzate:
– percentuale di copertura pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento, per gli interventi in garanzia diretta e per operazioni fino all’importo massimo garantito di euro 1,5 ml. Questo plafond, nel rispetto del plafond complessivo di euro 5 ml non tiene conto degli importi già garantiti ante misure previste nel Decreto menzionato; sulle operazioni a valere del plafond di
euro 1,5 ml non saranno utilizzate le risorse delle sezioni speciali (Sicilia, Calabria, Friuli, ecc) previste ai sensi del decreto interministeriale del 26 gennaio 2012;

– ammissibilità delle operazioni per rinegoziazione del debito e/o consolidamenti per le linee a breve termine erogati dallo stesso Istituto di Credito o da altri Istituti di Credito appartenenti allo stesso Gruppo Bancario, anche su operazioni non precedentemente garantite/controgarantite dal Fondo, con l’obbligo di concedere alla PMI una liquidità aggiuntiva all’importo rinegoziato o consolidato  di almeno pari al 10%; Al riguardo, si ricorda che, questa tipologia di operatività ( rinegoziazione e/o consolidamento
su stessi Istituto di Credito o Gruppo Bancario, non già garantite dal Fondo, non erano previsti nelle Disposizioni Operative ante Decreto “Cura Italia”;
– gratuità delle operazioni ammesse al Fondo;
– esclusione del pagamento commissionale a carico dei Soggetti richiedenti ( Banche) per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all’art. 10, comma 2, del DM 6 marzo 2017;
– valutazione delle operazioni finanziarie ammissibili e determinazione della probabilità di inadempimento esclusivamente sulla base del modello economico finanziario di cui alla parte IX, lettera A delle Disposizioni Operative; sono escluse dalla valutazione considerando il solo modulo economico finanziario le operazioni rientranti nelle fattispecie previste dall’articolo 6, comma 2 del Decreto del Mise di concerto al MEF del 6 marzo 2017 ( importo ridotto, start up, microcredito speciale); al solo fine
della determinazione dell’ammontare degli accantonamenti per il rischio è necessario procedere all’ acquisizione automatica dei dati andamentali ( credit bureau e centrale dei rischi) oltre che, degli elementi rappresentanti i pregiudizievoli; Si fa, altre sì presente che, i pregiudizievoli non incidono nella probabilità di inadempimento fatto salvo per le categorie rientranti nella famiglia del fallimento come previsto dalla Legge fallimentare.
– ammissione delle operazioni a favore delle imprese con esposizioni non performing e/o che presentano rate scadute da più di 90 giorni; mentre sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate a “sofferenza” o “inadempienza probabile” ai sensi della disciplina bancaria o che rientrano nella nozione di “imprese in difficoltà” ai sensi dell’articolo 2, punto 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014;
– possibilità per liberi professionisti e ditte individuali di poter richiedere finanziamenti o affidamenti della durata di 18 mesi meno 1 giorno con garanzia all’80%, per l’importo massimo di euro 3.000, che possono essere erogati oltre che, dagli Istituti di Credito anche dagli Intermediari finanziari previsti dall’art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1° settembre 1993 (Testo Unico bancario). Per poter
accedere a tale beneficio è necessario che il Professionista o il Titolare dell’Impresa dichiari sotto la propria responsabilità ( mediante atto notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 il danno subito dall’emergenza epidemiologica COVID 19);
– estensione dell’importo da euro 25.000,00 ad euro 40.000,00 per la fattispecie cd microcredito in ottemperanza del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385;
– ampliamento dell’operatività nel settore turistico alberghiero con possibilità di investimenti immobiliari di durata minima di anni 10 e investimento non inferiore ad euro 500.000,00 con acquisizione di altre garanzie sul finanziamento anche di natura reale ( ipoteca, garanzie bancarie assicurative) senza tener conto dei valori cauzionali previsti.

 

4) OBIETTIVI DELLA RIFORMA
L’obiettivo della Riforma è quello di consentire alle imprese di poter generare liquidità in questo momento di assenza di attività a seguito delle misure promosse dal Governo per limitate il contagio epidemiologico da Covid-19. A tal riguardo, sono state previste anche modalità di sospensione della quota capitale per 12 mesi o dell’allungamento del piano di ammortamento in adeguamento all’accordo sulle nuove misure per il credito ( Accordo ABI- o anche richieste di sospensione/ allungamento accordate dagli
Istituti di Credito autonomamente. Per tutte queste casistiche la garanzia del Fondo si allunga in maniera automatica. Le misure di carattere temporanee prevedono anche la proroga dei termini per mesi degli adempimenti di carattere amministrativo, quali segnalazione degli eventi di rischio, attivazione delle garanzie).

 

In conclusione, il particolare momento e la diffusione del contagio epidemiologico da COVID-19 comporta la necessità di un supporto alle MPMI da parte di tutte le Strutture territoriali Fin.sì, per poter diffondere le misure su esposte e le successive che varranno prese dai Policy Makers. Sicuramente uno dei punti di maggior interesse che presto dovrà essere affrontato riguarda il temporary framework sugli aiuti di stato con riferimento alla soglia ferma ancora ad euro 200.000,00 quanto l’UE l’ha già innalzata ad euro 800.000,00
per singola impresa, ma che il Gestore del Fondo di Garanzia ritarda nella traduzione in atti dispositivi.
Tutte le Strutture Fin.sì mediante l’utilizzo di tutti i strumenti informatici di supporto ( skype, TeamViewer, wathsapp), dovranno:
– diffondere le misure previste nel Decreto “ Cura Italia”, in particolare quelle relative al capitolo della garanzia pubblica e adottate dal Gestore del Fondo;
– promuovere, in questo particolare momento di assenza di attività per le MPMI sospensione e/o allungamento dei finanziamenti in essere, in ottemperanza delle nuove misure per il credito ;

– attivare ogni utile iniziativa volta ad alleviare alle MPMI l’assenza di liquidità, proponendo operazioni di rinegoziazione e/o consolidamento con l’aggiunta della liquidità di almeno il 10%, consentendo così alle imprese una ripresa delle attività appena viene meno l’emergenza.

SEGUIRANNO ULTERIORI AGGIORNAMENTI

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