La Federazione tutela gli interessi sindacali
ed economici degli operatori delle attività ricettive,
assicurando sostegno normativo, disbrigo di pratiche burocratiche,
consulenza fiscale e legale. In particolare per:
- Sicurezza nei luoghi di lavoro
- Obblighi e responsabilità del datore di lavoro
- Informazione e formazione dei lavoratori
- Corsi alimentaristi
- Tutela assicurativa INAIL
- Adempimenti igienico-sanitari
LA NORMATIVA:
CLASSIFICAZIONE DELLE IMPRESE RICETTIVE
L'accordo tra lo Stato, le Regioni e le Province
autonome sui principi per l'armonizzazione, la valorizzazione
e lo sviluppo del sistema turistico - adottato dalla Conferenza
Stato-Regioni il 14 febbraio 2002 e pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 233 del 4 ottobre 2002 - è stato recepito
con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13
settembre 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del
25 settembre 2002.
Cosa stabilisce l’accordo?
Dall'entrata in vigore del decreto è abrogata la legge
quadro sul turismo n. 217 del 17 maggio 1983 e tutti i riferimenti
alla legge in oggetto, contenuti in atti normativi vigenti,
devono intendersi riferiti al DPCM suddetto e alle normative
regionali di settore.
La legge 135/2001. Il DPCM attua l'articolo
2, commi 4 e 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135 "Riforma
della legislazione nazionale del turismo" che prevede la
definizione di principi relativi al settore del turismo al fine
di assicurare l'unitarietà del comparto e la tutela dei
consumatori, delle imprese e delle professioni turistiche. La
legge definisce i principi fondamentali e gli strumenti della
politica del turismo in attuazione degli articoli 117 e 118
della Costituzione. La legge 135/01 prevede, inoltre, che ciascuna
Regione, entro nove mesi dalla data di emanazione del decreto,
dia attuazione ai principi e agli obiettivi stabiliti dalla
legge e contenuti nel decreto stesso. Decorso inutilmente il
termine, le disposizioni contenute nel decreto si applicano
alle regioni a statuto ordinario, fino alla data di entrata
in vigore di ciascuna disciplina regionale di attuazione delle
linee guida. Ai sensi dell'articolo 2, il DPCM deve stabilire,
tra le altre cose "l'individuazione delle tipologie di
imprese turistiche operanti nel settore e delle attività
di accoglienza non convenzionale". Di particolare rilevanza,
ai fini dell'applicazione delle leggi di incentivazione in materia
di turismo, è la disposizione che attribuisce allo Stato,
alle Regioni e alle Province autonome il compito di definire
le tipologie di imprese turistiche.
Il ruolo delle Regioni
Le Regioni esercitano le funzioni in materia di turismo e di
industria alberghiera sulla base dei principi fissati dalla
legge dello Stato. Per quanto riguarda le funzioni e i compiti
conservati allo Stato in materia di turismo, essi sono svolti
dal Ministero delle Attività Produttive, che cura in
particolare il coordinamento intersettoriale degli interventi
statali connessi al turismo, nonché l'indirizzo e il
coordinamento delle attività promozionali svolte all'estero,
aventi esclusivo rilievo nazionale.
L'accordo recepito con il DPCM 13 settembre
2002 stabilisce che:
il carattere turistico viene conferito all'impresa unicamente
dalla tipologia di attività svolta;
1. Attività ricettive ed attività
di gestione di strutture e di complessi con destinazione a
vario titolo turistico-ricettiva, con annessi servizi turistici
ed attività complementari, fra le quali alberghi e
residenze turistico-alberghiere/residences, case ed appartamenti
per vacanze, anche quando gestiti sotto la formula della multiproprietà,
campeggi e villaggi turistici, altre strutture ricettive definite
dalle leggi regionali. In relazione a specifici indirizzi
regionali, le citate tipologie possono assumere denominazioni
aggiuntive. Fra di esse possono essere individuate anche attività
ricettive speciali, finalizzate alla fruizione di segmenti
particolari della domanda e/o alla valorizzazione di specifiche
caratteristiche o risorse economiche e/o naturali dell'area.
2. Attività, indirizzate prevalentemente
ai non residenti, finalizzate all'uso del tempo libero, al
benessere della persona, all'arricchimento culturale, all'informazione,
la promozione e la comunicazione turistica, ove non siano
di competenza di altri comparti, fra le quali i parchi a tema
e le imprese di gestione di strutture convegnistiche e congressuali,
nonché di organizzazione di iniziative e manifestazioni
di medesimo oggetto.
3. Attività correlate con la balneazione,
la fruizione turistica di arenili e di aree demaniali diverse
e il turismo nautico, quali le imprese di gestione di stabilimenti
balneari, definiti come pubblici esercizi di norma posti su
area in concessione demaniale, attrezzati per la balneazione,
l'elioterapia e per altre forme di benessere della persona,
con attrezzature idonee a svolgere e a qualificare tali attività,
le imprese di gestione di strutture per il turismo nautico,
attrezzate per l'ormeggio o la sosta delle imbarcazioni da
diporto stazionanti per periodi fissi o in transito, e le
imprese di cabotaggio turistico e di noleggio nautico.
4. Attività di tour operator e di
agenzia di viaggio e turismo, che esercitano congiuntamente
o disgiuntamente attività di produzione, organizzazione
e intermediazione di viaggi e soggiorni e ogni altra forma
di prestazione turistica a servizio dei clienti, siano esse
di incoming che di outgoing. Sono altresì imprese turistiche
quelle che esercitano attività locali e territoriali
di noleggio, di assistenza e di accoglienza ai turisti. Sono
escluse le mere attività di distribuzione di titoli
di viaggio.
5. Attività organizzate per la gestione
di infrastrutture e di esercizi ed attività operanti,per
fini esclusivamente o prevalentemente turistici, nei servizi,
nei trasporti e nella mobilità delle persone, nell'applicazione
di tecnologie innovative, nonché nella valorizzazione
e nella fruizione delle tradizioni locali, delle risorse economiche,
di quelle naturali, ivi compreso il termalismo, e delle specialità
artistiche ed artigianali del territorio. Fra tali attività
sono ricomprese le imprese di trasporto passeggeri con mezzi
e/o infrastrutture soprattutto se di tipo dedicato, di noleggio
di mezzi atti a permettere la mobilità dei passeggeri,
di indirizzo sportivo-ricreativo ad alta valenza turistica,
quali ad esempio i campi da golf, e turistico- escursionistico,
quali ad esempio aree, sentieri e percorsi naturalistici,
nonché gli esercizi di somministrazione di cui alla
legge 25 agosto 1991, n. 287, facenti parte dei sistemi turistici
locali e concorrenti alla formazione dell'offerta turistica,
con esclusione comunque delle mense e spacci aziendali. Sono
altresì imprese turistiche di montagna anche le attività
svolte per l'esercizio di impianti a fune, di innevamento
programmato e di gestione delle piste da sci sia per la discesa
che per il fondo come strumento a sostegno dell'imprenditorialità
turistica della montagna intesa nel suo complesso.
Oltre a quanto previsto nei sei punti precedenti si definiscono
attività turistiche anche quelle svolte non esclusivamente
in forma di impresa, consistenti in prestazioni di servizi indirizzati
specificamente alla valorizzazione delle tradizioni, delle emergenze
culturali e naturalistiche, dei prodotti e delle potenzialità
socio-economiche del territorio ed a particolari segmenti di utenza
turistica, quali il turismo equestre, la pesca-turismo, l'ittiturismo,
il turismo escursionistico, il turismo eno-gastronomico, il diving,
il turismo giovanile, il turismo sociale, ecc. Per quanto riguarda
specificatamente le attività di accoglienza non convenzionale
e le attività ricettive gestite senza scopo di lucro, esse
sono rappresentate dalle attività turistiche come sopra
individuate svolte normalmente non in forma di impresa da singoli
o da associazioni senza scopo di lucro.
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