Nuovo piano rateazione per le cartelle emesse da Equitalia

News Utili — By on 2016/10/04 10:56

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Chi non ha pagato le rate della cartella esattoriale può essere «rimesso in termini», cioè può tornare a versare il dovuto. Si tratta di una possibilità che riguarda chi aveva ricevuto avvisi di accertamento con adesione o definiti con acquiescenza o ancora in caso di definizione degli inviti al contraddittorio e dei processi verbali di constatazione ma che aveva sospeso i pagamenti delle rate. Disco rosso invece per le decadenze dalla rateazione riferite agli atti di mediazione e di conciliazione giudiziale. La circolare 41, diramata ieri dall’Agenzia delle Entrate, conferma quindi l’impostazione già data con riferimento alla ben più onerosa riapertura dei termini disposta dalla legge di stabilità 2016. La durata della dilazione straordinaria di cui all’articolo 13 bis, del Dl 113/2016, inoltre, sarà determinata in funzione di quella originaria e non costituirà quindi a tutti gli effetti una nuova rateazione.

Sotto il profilo oggettivo, la chance della rimessione in termini è offerta a tutti i contribuenti che sono decaduti nel periodo dal 16 ottobre 2015 al 1° luglio 2016. Si tratta peraltro di un arco temporale complementare a quello interessato dalla legge 208/2015, che riguardava le dilazioni scadute nei 36 mesi precedenti il 15 ottobre 2015. Dal lato soggettivo, la legge non pone limitazioni di sorta, neppure in ordine ai tributi interessati, che pertanto includono la totalità delle imposte erariali. Un’altra importante differenza rispetto al precedente in termini è rappresentato dal costo della procedura. Nella disciplina in esame infatti è sufficiente presentare una istanza entro il termine perentorio del 20 ottobre, senza versare alcunché in anticipo. Al contrario, nella norma pregressa occorreva pagare per intero le rate scadute.

La dilazione che si ottiene, secondo le Entrate, non è tuttavia una nuova dilazione a tutti gli effetti. Occorre infatti verificare la data di perfezionamento dell’istituto deflattivo originario. Se questa è anteriore al 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore della riforma della riscossione, le regole sono quelle vecchie. Questo significa in concreto che per somme maggiori di 50mila euro, la durata della rateazione è di 12 rate trimestrali. Dal 22 ottobre invece, la durata massima è stata elevata a 16 rate trimestrali.

Non è chiaro a questo punto se anche l’istituto del lieve inadempimento possa trovare ingresso per i vecchi atti. Si tratta, si ricorda, della tolleranza di sette giorni di ritardo nel pagamento della prima rata e dell’omissione del versamento di un importo non superiore al 3% della rata e comunque a 10mila euro. A stretto rigore, infatti, la previsione introdotta nell’articolo 15-ter del Dpr 602/1973, trova applicazione solo per gli atti perfezionati dopo l’entrata in vigore della riforma.

La prima rata deve essere pagata entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’Ufficio. La norma non prevede nulla in ordine alle cause di decadenza da questa nuova rateazione. Questo significa, come confermano le Entrate, che trovano ingresso le regole ordinarie. Ne consegue pertanto che la dilazione straordinaria decade se non si paga la prima rata nel termine di legge ovvero se non si paga una delle rate successive entro la scadenza di quella immediatamente seguente. Proprio in tale contesto, occorrerebbe avere chiarezza da parte delle Entrate sulla sfera di applicazione del lieve inadempimento.

Sebbene la circolare non lo precisi, è certo che il contribuente possa procedere al pagamento tardivo della rata avvalendosi del ravvedimento. Tanto, al fine di fruire della riduzione delle sanzioni e purché ovviamente il tutto si perfezioni entro la scadenza della rata successiva.

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